Dopo la prima puntata sul lavoro, l’autorevole costituzionalista prosegue nell’illustrazione di ciò che sta alla base della nostra Costituzione. È la volta, quindi, della cultura, che qui viene affrontata in modo molto diverso da quello con cui la si considera usualmente nell’ambito degli studi giuridici. Zagrebelsky, cioè, non ce ne parla come del doveroso oggetto di una politica pubblica di tutela e di promozione (in base a quanto previsto dall’art. 9 Cost.); preferisce, per così dire, prenderla per le corna e, dunque, enfatizzarne l’indispensabile funzione sociale, già intrinsecamente costitutiva di ogni ordinamento, al pari dell’economia e della politica. Questa è la ragione per cui l’arte e la scienza devono essere libere e libero dev’essere il loro insegnamento (art. 33 Cost.): in caso contrario, la cultura, da fattore di potenziale emancipazione, può dimostrarsi veicolo di estrema oppressione o di strisciante e quasi spontaneo asservimento. Il ruolo degli intellettuali, così, è decisivo. Il fatto che si possano ridurre solo a consulenti o a consiglieri o a specialisti comporta il rischio che la cultura si faccia servizio, strumento efficiente di conformismi o di posizioni prevalentemente conservatrici. Zagrebelsky passa, di qui, ad un vero elogio delle idee, della loro varia tipologia e delle relazioni reciproche che, in una specie di scala, consentono loro di essere potenti elementi di trasformazione – progettazione – della realtà. Ma ciò accade solo se lo sguardo della cultura e alla cultura è disinteressato e svincolato. L’approccio che i moderni hanno delle idee, infatti, non mira ad una risoluzione o ad una lettura esatta delle cose: i moderni pongono anche i problemi, e sono questi che stimolano la politica e garantiscono, in una conoscenza il più possibile aperta e “non governata”, che la democrazia rimanga tale e per l’interesse generale. 

Le sollecitazioni che si possono trarre da questo piccolo libro sono molteplici e, per un giurista, molto accattivanti, dal momento che risvegliano l’interesse per altre letture più tecniche e ugualmente significative (e con ciò il rinvio corre automatico al classico contributo di Enrico Spagna Musso o ai noti studi di Peter Häberle). I ragionamenti di Zagrebelsky, tuttavia, consentono anche di formulare qualche osservazione su di un dibattito molto attuale. In una contingenza storica nella quale tanto si discute di riforme istituzionali, non è mancata la proposta di sostituire il Senato della Repubblica con una camera della cultura. Anche le reazioni critiche non sono mancate, e i motivi, in effetti, possono essere molti. Non è detto, innanzitutto, che un possibile vuoto debba essere sostituito inevitabilmente: non è detto, cioè, che il sistema debba restare bicamerale. Nel merito, poi, con una camera della cultura si prefigurerebbe un modello di rappresentanza corporativa che anche in Assemblea costituente, pur se autorevolmente sostenuto, non aveva riscosso grandi successi. Infine, esiste già al di fuori dei nostri confini un esempio simile, vivente ed operante, certo, ma di rado additato a riferimento universale, quello del Senato irlandese, che, anche in considerazione della sua composizione quasi-accademica, ha funzioni consultive scarsamente incisive sul piano politico. La lettura del saggio di Zagrebelsky, però, induce a considerare anche un altro e fondamentale profilo: la rilevanza della cultura non si misura soltanto con riguardo all’esistenza di una sede rappresentativa ad hoc. Anzi, la forza delle idee si dispiega proprio quando proviene da una condizione di presupposta libertà del pensiero, che non tollera corsie preferenziali e che riesce a vivificare tutta la comunità e, con essa, tutto l’ordinamento abbracciandoli in ogni loro singola manifestazione. La Repubblica, pertanto, è davvero fondata sulla cultura in quanto gli intellettuali siano liberi anche, se non soprattutto, al di fuori delle istituzioni.

Recensioni (di Simonetta Fiori, di Silvana Calcagno, di Nando Cianci, di Guido Vitiello, di Luigi Mascheroni)

L’Autore a Fahrenheit

La nostra Repubblica fondata sulla cultura (di G. Zagrebelsky)

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L’11 agosto 1928, in vista del decimo anniversario della fondazione della Repubblica di Weimar, Ernst Cassirer, il grande studioso dell’Illuminismo, pronunciava ad Amburgo il discorso ora riproposto in questo piccolo volume. È un gustoso assaggio della complessa lezione dell’importante filosofo. Il breve contributo si sforza di dimostrare che le conquiste storicamente raggiunte durante la Rivoluzione francese con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 non solo fanno parte del patrimonio culturale tedesco, ma ne traggono una fondamentale ispirazione.

Cassirer, in particolare, torna con Georg Jellinek sul principio dell’inalienabilità dei diritti individuali e sulla sua affermazione da parte di Leibniz. In poche pagine prende corpo un suggestivo affresco – di contatti, influenze e rivisitazioni – che, da Wolff a Blackstone, dalle Declarations of Rights americane al progetto presentato da La Fayette all’Assemblea Nazionale di Francia, giungono fino a Kant, traducendosi in una “fede razionale nell’idea stessa di Costituzione repubblicana”. L’esigenza dei diritti inalienabili viene così illustrata come prodotto di trasformazioni ed accadimenti che l’hanno definitivamente proiettata dal campo dell’essere a quello del dover essere, in quanto, proprio grazie all’indispensabile mediazione epistemologica del professore di Königsberg, “al posto del fatto storico” è subentrato “un imperativo etico” mai più rinunciabile. Come se Cassirer volesse convincere il suo popolo che, nonostante il momento di smarrimento cui esso stava andando rapidamente incontro, le conquiste costituzionali non potevano essere ritrattate, perché perfettamente integrate nelle radici della migliore scienza germanica, da Leibniz, per l’appunto, fino a Kant.

L’introduzione di Renato Pettoello, traduttore e curatore di questa edizione, evidenzia con  puntualità il formale silenzio dell’Autore di fronte all’imminente crisi della Repubblica, a testimonianza ulteriore della fiducia quasi ingenua che, pur di fronte all’erompere oscuro di pulsioni politiche di impronta mitica, un’intera classe intellettuale nutriva nei confronti della forza della ragione e della Bildung nazionale. Forse, a ben vedere, quell’ingenuità era ancor più disarmante, poiché, come aveva colto Thomas Mann, proprio gli sviluppi romantici e post-kantiani della meditazione sui rapporti tra storia e verità si erano rivelati inclini a giustificare, troppo facilmente, radicali rovesciamenti di prospettiva. Ma non possiamo dimenticare che la reticenza di Cassirer è anche una forma di resistenza estrema, specialmente da parte di chi ha definito Hitler come “pubblico negromante” e di chi, anche dopo gli orrori del Nazismo, nell’opera postuma dell’esilio (The Mith of the State – 1946), ha continuato a condannare all’oblio quell’esperienza, e ciò per gli stessi incrollabili motivi che animavano il tono del discorso del 1928. In esso, Cassirer – che era ebreo e che, primo della sua stirpe, aveva raggiunto la carica di rettore di un’università in Germania – ci ripropone tutta la perdurante persuasività di un intero universo di valori, di una rete di riferimenti e di convincimenti che sono stati sempre discussi in tutte le fasi dell’evoluzione dello Stato democratico e delle sue più importanti dottrine. Come tali, essi meritano di essere oggetto di una costante meditazione.

Ernst Cassirer im Internet

L’ultimo Cassirer, o la filosofia tra le rovine del mondo

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Il sottotitolo di questo denso saggio giusfilosofico condensa in poche parole la chiara direzione in cui si muove l’argomentazione, serrata e appassionata, che lo caratterizza: “Dal contratto sociale alla negoziazione degli interessi”. L’Autore, infatti, si propone di dimostrare – in un’analisi che, del tutto onestamente, si autodefinisce radicale – come la concezione moderna della democrazia sia entrata in crisi a causa del compresente e progressivo incrinarsi di alcuni suoi presupposti costitutivi, e come ciò, anzi, abbia rivelato l’originaria debolezza di quel paradigma ed abbia accompagnato, così, il manifestarsi di forme alternative di circuiti politico-decisionali.

Tale crisi, in particolare, deriverebbe innanzitutto dall’incrinarsi dell’idea di soggetto su cui si sono fondate le teorie del contratto sociale, intese, queste, quale sede più autentica per l’emersione di una giustificazione totalmente razionale del potere pubblico, della sua legittimazione logicamente democratica e della teoria della rappresentanza che ad essa sarebbe parimenti e indissolubilmente collegata. Oggi, infatti, non sarebbe più predicabile l’esistenza di un “interesse generale”, scaturito come tale “dall’unione delle volontà razionali dei soggetti pensati in universale”; oggi si assisterebbe soltanto ad un interesse che è definibile come generale in quanto prodotto conclusivo, ma contingente, “di un processo di costante rinegoziazione”. Sicché “il problema teoretico della democrazia e del suo nomos” – ossia la tensione irrisolta ed irresolubile a generare una rappresentazione dell’identità tra governanti e governati – resterebbe drammaticamente sospeso tra la disillusione paralizzante circa la effettiva tenuta di una narrazione ormai dichiaratamente astratta e il pericolo che si dia ancora spazio, come avvenuto nelle più terribili esperienze totalitarie, a pulsioni tese a riaffermare in concreto la realizzabilità di un dispositivo esclusivamente teorico.

Questa agile monografia ha molti pregi: convince, in particolare, l’efficace sinossi con cui l’Autore spiega i legami assai stretti tra il successo di una determinata narrazione dell’essenza della democrazia moderna e lo spirito scientifico che ha innervato, per il mezzo di Cartesio e Galileo, la speculazione di Hobbes; ma è persuasiva anche la lettura che viene fornita in merito al lato, per così dire, oscuro di quella narrazione ed alle degenerazioni che essa ha potuto in qualche modo supportare. Risulta spontaneo, tuttavia, domandarsi se sia proprio vero, storicamente, che le formule della negoziazione istituzionale tipiche dell’età pre-moderna non abbiano molto a che fare con i gangli più sensibili dei meccanismi democratici: basta pensare, ad esempio, all’esperienza del rapporto tra i sovrani inglesi e il Parlamento – ricostruita mirabilmente, tra i tanti, nelle pagine di Guizot sulla storia del governo rappresentativo – per avere una prova lampante della tesi contraria. Viene naturale, ancora, chiedersi se la disillusione e la degenerazione cui può prestare il fianco la moderna teoria della democrazia possano ancora sortire effetti dinanzi alle manifestazioni più aggiornate del costituzionalismo. Non c’è dubbio che, dal secondo dopoguerra, la tradizione giuridica occidentale ha accolto una nozione assai aperta di Stato democratico, per la quale, cioè, la massima garanzia di questa forma di Stato non si fonda più sulla c.d. illusione di Saint Just (e quindi sulla presupposta coincidenza di volontà generale e aspirazioni individuali), bensì sul carattere pluralistico dell’ordinamento. È la scarsa assimilazione di questo modello, spesso, a riproporre le debolezze di una differente democrazia che, effettivamente, anche per quest’ultima ragione, si rivela vieppiù infondata. Vero è, poi, che su quel carattere pluralistico si potrebbe dire molto: difatti, anche l’Autore sembra alludere – in chiusura – ad un’interpretazione vicina alle ricostruzioni del comunitarismo nordamericano e, così, all’idea – presente anche nella più autorevole dottrina tedesca – secondo cui sarebbe sempre e comunque indispensabile, per la democrazia, la diffusione culturale di “una specifica e condivisa idea di libertà”, che tutti i singoli avvertano “come propria identità qualificante”. Ma il profilo rimane accennato solo nelle ultime righe del volume ed è pertanto ancora consegnato al non facile dibattito che, specie con riguardo alla garanzia dei diritti fondamentali, sta animando e scuotendo buona parte della Constitutional Theory anglosassone.

Una recensione (di Paolo Randazzo)

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Questo volume, curato da Giorgio Agamben, non fornisce un’introduzione completa all’opera o al pensiero di Carl Schmitt. Che merita di essere frequentato, per la verità, nei lavori più classici e fondamentali, dalla Dottrina della Costituzione a Le categorie del politico, da Terra e mare a Il nomos della terra, dalla Teoria del partigiano a Cattolicesimo romano e forma politica, da Teologia politica I a Teologia politica II. Tuttavia, i saggi e le interviste raccolti nel testo edito da Neri Pozza offrono nitide istantanee di alcuni degli sguardi più acuti ed obliqui del grande giurista tedesco, fornendo, così, un complemento forse indispensabile per la rappresentazione della sua peculiare esperienza.

La lettura, infatti, ci fa presto avvertire che Schmitt si lascia comprendere al meglio soltanto nei suoi itinerari più insoliti e tormentati, nelle affermazioni più intuitive e talvolta urticanti, nel retroterra culturale e religioso della sua educazione familiare, nell’ostentata consapevolezza del ruolo di interprete storicamente organico di processi politici ed istituzionali tanto drammatici quanto decisivi per tutta la storia della tradizione giuridica occidentale. Per Schmitt, essere giurista – esserlo, cioè, scientificamente – significa innanzitutto viverlo, e dunque cogliere le forze e le tendenze proprie di una determinata realtà sociale per poterne tradurre gli stimoli in strumenti organizzativi e criteri interpretativi intrinsecamente coerenti, immedesimandosi totalmente in queste operazioni e mettendosi in gioco, come egli stesso riconosce, “sulla bilancia della storia” (p. 218). In questo, in fondo, Schmitt si sente del tutto solidale e compartecipe con gli unici due giuristi che ricorda come grandi maestri, Maurice Hauriou e Santi Romano. Ed è una prospettiva che in questi contributi emerge pienamente, sia in quelli che ritraggono Schmitt, esplicitamente, al cospetto del suo impegno come giurista del nazionalsocialismo (v. il Colloquio radiofonico del 1° febbraio 1933, il Colloquio con Dieter Groh e Klaus Figge o l’articolo Stato, movimento, popolo, nel quale si giustificano in modo spietato anche gli argomenti razziali), sia in quelli in cui il giuspubblicista travolto dalla disfatta del suo Paese si ripropone quale lettore privilegiato del nuovo ordine mondiale sorto dal declino dello jus publicum europaeum (così in La rivoluzione legale mondiale o ne L’ordinamento del mondo dopo la Seconda guerra mondiale o, ancora, ne il Colloquio sul partigiano).

Il punto davvero centrale, e qualificante, di questa prospettiva non lo si avverte, però nelle specifiche opzioni ricostruttive che di volta in volta Schmitt dimostra di aver sostenuto o di assecondare: si rischierebbe di incorrere, nuovamente, nell’impressione comune (da Löwith in poi) di trovarsi di fronte ad un ineguagliabile opportunista, ad un giurista “pifferaio” capace di ammaliare i suoi interlocutori grazie ad una abilità narrativa non comune. D’altra parte, Schmitt vuole sempre stupire, vuole porsi sempre al di là, se non al di sopra, di tutte le interpretazioni possibili: anzi, nell’intervista rilasciata a Fulco Lanchester pochi anni prima della morte (riprodotta nel brano che dà il titolo al volume: Un giurista davanti a se stesso) il tipico senso di superiorità schmittiano può anche irritare. Il fatto è che l’ostinazione e la radicalità di questo singolarissimo giurista si spiegano per la ragione che egli si è sempre sentito spinto a confrontarsi senza sosta con la ricerca di significati generali ed assoluti per le fasi concrete ed effettive dell’evoluzione storica dell’uomo occidentale e delle sue esperienze politico-istituzionali.

Da qui deriva la propensione per le concezioni olistiche e l’avversione per il modello costituzionale di Weimar e per le fragilità proprie di tutte le esperienze costituzionali pluraliste o di tutte le letture esclusivamente normativiste del diritto. Da qui deriva anche l’interesse inesausto per la teologia politica e per le prospettive escatologiche, testimoniato, anche nella presente antologia, dal breve ma acuto intervento su Tre possibilità di una immagine cristiana della storia: sicché, a ben vedere, il famoso decisionismo di Schmitt non è l’ipostatizzazione di un (facile) volontarismo, bensì la traduzione teorico-generale di un problema quasi esistenziale, di una ricerca dell’esserci giuridico di una determinata collettività in uno specifico momento storico. Il dato è evidente anche nel complesso Colloquio su Hugo Ball, poiché in esso si ha l’opportunità di interrogarsi su quale potesse essere lo stretto ed indecifrabile legame tra Schmitt e quel famoso ed originale dadaista. Da un lato, certo, un tale legame è un’ulteriore traccia del clima particolare che anche Schmitt ebbe modo di vivere nelle sue frequentazioni giovanili del quartiere bohémien di Schwabing, a Monaco (v., in proposito, il bel saggio di L. Garofalo su Schmitt e Kandinsky). Dall’altro, però, non si può che maturare l’idea che quello stesso legame derivasse anche dalla consapevolezza di un comune destino / approccio, vuoi personale, vuoi conoscitivo. Non è un caso che Schmitt si riconosca integralmente nella definizione che di lui stesso aveva dato proprio Ball: “Nella forma di coscienza della sua attitudine vive il proprio tempo” (p. 148).

Delle numerosissime, e suggestive, sollecitazioni che provengono dalle pagine di questo libro, molte possono essere considerate utili anche per i giuspubblicisti dell’era globale, in primis tutte le riflessioni che Schmitt dedica all’affermazione, post secondo conflitto mondiale, di un “pluralismo di grandi spazi” (p. 238 ss.): ossia di un’esperienza politico-giuridica in cui si sovrappongono dimensioni istituzionali e normative differenti, che non coincidono più con le proiezioni fisiche e territoriali degli Stati e che pongono al centro dell’attenzione il problema dell’individuazione dello “spazio dello sviluppo industriale” e del governo della sua “irresistibilità” (p. 246). In questa cornice di ragionamenti, ciò che sembra essenziale è il metodo, poiché per Schmitt il livello internazionale o globale non è per nulla estraneo al livello statale, le cui categorie ed i cui strumenti operativi ed organizzativi si sono sempre articolati anche con riguardo al modo con cui lo Stato stesso si pone nei confronti di ciò che è collocato oltre la propria esperienza. Se qualcuno, dunque, chiedesse che cosa è veramente vivo, a tutt’oggi, dell’opera di Schmitt, una buona risposta potrebbe essere questa: l’appello all’inestricabile unità di tutte le scienze pubblicistiche.

Una recensione (di Gianfranco Cordi)

Carl Schmitt nella cultura italiana (1924-1978) (di Carlo Galli)

Un confronto tra Carl Schmitt e Santi Romano (di Stefano Pietropaoli)

Il nomos della terra (presentato da Carlo Galli)

Il diritto europeo nella globalizzazione: fra terra e mare (di Maria Rosaria Ferrarese; v. a p. 11 ss.)

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In occasione della pubblicazione, nel 2004, del suo bel volume sulle Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana – una delle letture più formative in cui può imbattersi qualsiasi studioso di diritto pubblico – Sergio Bartole aveva suscitato un vasto dibattito. Sul sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, infatti, gli si era presto “opposto” Giovanni Bognetti, con una lunga recensione, alla quale, tuttavia, lo stesso Bartole aveva “replicato”, sempre nella stessa sede. La discussione si era gradualmente estesa anche alle pagine delle più importati riviste di settore, coinvolgendo altri interpreti e dando vita ad una serie di confronti stimolanti e di nuove riflessioni, capaci di riproporsi per diversi anni e di dimostrarsi via via più attuali che mai. Personalmente, al di là della proficua lettura dei tanti contributi così prodotti, ricordo anche il piacere suscitato dall’ascolto della relazione con cui, tornando ancora una volta sul tema di quel fortunato saggio, Bartole partecipò a Trento, nel 2008, all’inaugurazione del V anno della Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei.

La Costituzione è di tutti riprende le fila della precedente ricerca, con il medesimo rigore, con la stessa chiarezza e con altrettanta lucidità. In quel caso si trattava di approfondire lo sviluppo delle teorie costituzionali che in ambiti particolarmente importanti hanno guidato la dottrina e la Corte costituzionale, e di evidenziare il ruolo determinante di quest’ultima ai fini dell’implementazione, con esiti talvolta inattesi, dei significati della Costituzione. Ora Bartole – dal 2010 emerito di Diritto costituzionale, nella sua Università di Trieste – si spinge oltre, cercando di comprendere quale possa essere la teoria della Costituzione che ha sorretto interpretazioni tanto innovative e trasformazioni costituzionali così profonde e, in qualche caso, apparentemente contraddittorie. Il quesito oggetto dell’indagine è molto semplice: simili risultati sono la conseguenza di un difetto originario, di un’intrinseca debolezza della Costituzione e dei suoi precetti, o devono considerarsi, piuttosto, come declinazioni puntuali di una scelta ben precisa, quella, cioè, di concepire la Costituzione come fonte destinata a “trarre aliunde elementi atti a integrare il contenuto normativo di quei precetti, aperta dunque a una contaminazione con l’esperienza politica e sociale?” (p. 8).

Nei cinque capitoli in cui svolge l’itinerario argomentativo dell’Autore, si comprende progressivamente che la risposta non può che essere la seconda, e che il titolo stesso del libro si presta ad efficace formula di sintesi di un’acquisizione per nulla scontata: “La Costituzione è di tutti proprio perché è una costituzione di principi, ed è una costituzione di principi perché solo essendo tale poteva e può fornire – secondo il compromesso costituzionale e con l’introduzione di precetti anche discordanti – protezione ad un largo spettro di posizioni e interessi anche diversi e contrastanti (…). Le modalità della sua redazione non impongono, ma nemmeno consentono una interpretazione unidirezionale. Essa offre, invece, ai titolari di diritti e di interessi diversi di declinare i suoi contenuti secondo il mutare delle esigenze del tempo e il variare delle condizioni storiche” (p. 116).

I passaggi che consentono a Bartole di arrivare a questa formulazione e di sottolinearne alcuni corollari sono veri esempi di ottimo ragionamento giuridico. Si muove dalla differenza tra la concezione dei principi costituzionali espressa nella vigenza dello Statuto albertino e il “salto” qualitativo che contraddistingue l’esperienza dei principi della Costituzione repubblicana e la questione sulla loro utilizzabilità pratica (Cap. I). Si passa, poi, ad analizzare il problema della lenta attuazione della Costituzione del 1948 e del suo complesso rapporto con le leggi ad essa pre-vigenti (Cap. II), ma anche del modo con cui, in tale difficile percorso, si sono variamente comportate le forze politiche, specialmente negli scontri parlamentari sorti attorno all’approvazione di alcune fondamentali riforme (ad esempio, quella regionale, quella sull’istituzione del CSM, quella sullo Statuto dei lavoratori, quella sulla riforma sanitaria: Cap. III). Si analizza, quindi, l’interazione che si è creata tra Parlamento e Coste costituzionale in taluni ambiti sensibili (soprattutto del diritto di famiglia: Cap. IV), dimostrando, infine, la connotazione pluralistica e anti-maggioritaria della Costituzione repubblicana, quale fonte, a sua volta, oltre che risultato, di una sorta di consuetudine costituzionale interpretativa che ne rinnova costantemente il carattere vivente: sicché le norme “estratte dalla Costituzione nei vari momenti di applicazione / interpretazione della Costituzione stessa” hanno per l’appunto “una vita che è legata alle sorti degli atti d’autorità che ne attestano l’epifania” (Cap. V).

Al termine della lettura, l’impressione forte è che ci si trovi di fronte ad un testo-chiave, che consente non solo di reperire e coltivare innumerevoli ed utili insegnamenti (molto significative, ad esempio, le pagine sull’interpretazione “per principi”: in partt. 188 ss.), ma anche di cogliere interessanti ed acuti spunti di lettura (come sono, ad esempio, quelli sulla laicità dello Stato – pp. 135 ss. – o sulla concezione “civica” della Nazione: v. pp. 150 ss.). In tale prospettiva, si può dire che Bartole riprende e consacra, proprio in questo testo, un lascito metodologico di particolare rilevanza, che al nitore della ricostruzione tecnica affianca sempre una particolare sensibilità storica e culturale. Questo è, in definitiva, il messaggio rivolto ad un’intera generazione di giovani giuristi, perché, come egli ricorda, “il lavoro del costituzionalista non può procedere senza guardare ad un quadro extratestuale, cui rapportare l’elaborazione del testo costituzionale, restando però sempre legato al vincolo di quest’ultimo” (p. 189).

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La recente scomparsa dell’autorevole giurista ha spinto un amico bolognese a regalarmi questo libro, che risale al 2009 e che prima d’ora non avevo incontrato. Per me, infatti, “il Galgano” è sempre stato, innanzitutto, un intelligente quanto temuto manuale di diritto commerciale.

In verità, una volta terminati gli studi, e approcciata l’esperienza del tirocinio professionale, avevo avuto modo di apprezzare l’estrema chiarezza dell’Autore nel suo altrettanto noto corso di diritto civile (per Cedam): un’opera in più volumi, certo, ma una lettura particolarmente formativa e per nulla noiosa. Qualche anno dopo, poi, mi sono imbattuto in un altro versante, per me allora insospettabile, dell’opera di questo “maestro”, ossia nell’ed. 2007 del fortunato Tutto il rovescio del diritto: un testo che mi ha dimostrato che è possibile discutere di diritto senza dimenticarne la stretta relazione, se non “embricazione”, con la storia dell’uomo, con i suoi miti, con le sue scoperte, con le sue piccole e grandi esigenze. In una parola, con la cultura, nella sua interezza.

Il diritto e le atre arti riprende espressamente quell’ispirazione. Intende essere sia una facile, ma non banale, “chiave d’accesso” per i non giuristi, sia un’occasione autoriflessiva per tutti coloro che con il diritto hanno a che fare per professione e per ricerca, affinché “disimparino quella formale nozione del diritto alla quale essi, o molti di essi, sono stati educati” (p. 9). Si può sfogliare, quindi, come una miscellanea capace di condurre l’inesperto a contatto con alcuni misteri dell’esperienza giuridica, ma anche come un condensato di agili lezioni finalizzate a destare nel giusperito la consapevolezza sull’umanità e sulla dinamicità del sapere che utilizza quotidianamente. Nel merito, sono molte le cose importanti che emergono pagina dopo pagina.

Si parte, sulla scorta di Leibniz, dalla definizione del diritto come “arte”, per rivendicarne subito la funzione creativa e storicamente “rivoluzionaria”. Se ne ricordano le strette relazioni con la poesia e con la letteratura, con il cinema e anche con l’architettura, la scultura e la pittura (illuminanti, sul punto, le divagazioni sulle “mutevoli immagini del diritto”, così come si manifestano in alcuni storici palazzi della giustizia italiana: pp. 37-44; ma sono molto incisive anche le riflessioni del capitolo su “L’astrattismo nel diritto” e, in particolare, sulla “stupenda creatura” della “persona giuridica”: pp. 65-70). Ma non mancano, spesso muovendo da un Voltaire particolarmente amato, le intuizioni sui limiti del diritto che proviene dal legislatore democratico, sull’intrinseca razionalità di quel fare diritto la cui constatazione è ormai imposta dalla globalizzazione, sulla relatività, in generale, dei fenomeni giuridici e dei risultati dell’“ingegneria giuridica”, tecnica nella quale Galgano è stato indubbiamente uno dei massimi protagonisti, non solo da studioso, ma anche da riconosciuto professionista.

Si affrontano, infine, con leggerezza godibile e mai avventata, le questioni giuridiche del rapporto tra i sessi, il legame di reciproca influenza tra il denaro e il diritto (il primo come creazione, ma anche come motore, del secondo), nonché, in un capitolo che si rivela denso di suggestioni, il rapporto ambiguo e difficile, nella storia del nostro paese e nell’esperienza diretta dell’Autore, tra la politica e il diritto in action. L’“epilogo” conclusivo offre un sintetico ma efficace sguardo sulla dimensione globale dell’odierna “lotta per il diritto” e sui processi di universalizzazione che il discorso sui diritti e sulle libertà fondamentali finisce per incentivare e per rendere effettivi, con risultati apparentemente inattesi.

Al termine della lettura, un pensiero si fa strada da solo: pur trattandosi di una personalità certamente unica, quello di Galgano è un vero esempio di formazione completa e costante, trasversale e interdisciplinare, di studioso, di professore, di magistrato, di avvocato; figura esemplare, auto-rinnovantesi, di quel giurista, a suo modo “pre-moderno”, di cui gli orizzonti attuali hanno sempre più bisogno.

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Non è il libro più recente di Scott Turow: risale al 2003. E non appartiene al genere che lo ha reso famoso, come Autore, ad esempio, di Presunto innocente (1987), thriller capostipite di una lunga e fortunata serie, oltre che fonte d’ispirazione per il noto ed omonimo film di Alan Pakula, con Harrison Ford nei panni del protagonista. Si tratta, questa volta, di un saggio “d’eccezione”, che di certo si potrebbe definire, senza timore di essere smentiti, come un pezzo di high class journalism. Perché non è affatto facile discutere della pena di morte in modo così chiaro, completo e sincero.

Lo stimolo alla lettura è stata la preparazione per assistere ad un recente seminario, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, in occasione della presentazione di un documentario (Still Killing: Academics for the abolition of Capital Punishment, 2011). Non posso che ringraziare il collega che mi ha indicato gli estremi di questa lettura e che, così facendo, mi ha consentito di presenziare, preparato e sensibilizzato, a quel dibattito. Ma il libro di Turow è qualcosa di più, e anche di diverso. Il suo nucleo essenziale è il resoconto delle impressioni e delle riflessioni che l’Autore ha maturato soprattutto come membro della Commissione sulla pena capitale nominata dal Governatore dello Stato dell’Illinois, George Ryan, che il 31 gennaio 2000 proclamò una moratoria su tutte le esecuzioni future. Non vi sono estranee, tuttavia, esperienze professionali personali, nelle quali il romanziere si è trovato ad affrontare, da legale, alcuni delicati processi.

L’elemento qualificante del testo è l’equilibrata pacatezza con cui vengono affrontati alcuni dei nodi essenziali della discussione sulla pena di morte, in primo luogo negli Stati Uniti. Si affrontano le perplessità basate sull’elevata statistica relativa agli errori (cioè ai casi di condannati a morte poi scagionati) o sui modi con cui la pubblica accusa può incappare, più o meno consapevolmente, in materiali strumentalizzazioni delle cause che possono sfociare in una condanna capitale (troppo spesso, cioè, gli inquirenti difendono anche i propri errori, anche quando sono palesi). Si evidenzia l’ambiguità strutturale dell’enfasi sulle vittime dei colpevoli e sul loro ruolo processuale (“In una democrazia, nessuna minoranza, neanche quelle che conoscono tragedie strazianti, dovrebbe avere il potere di parlare a nome di tutti”: p. 78); ma si sottolinea anche la scarsa tenuta degli argomenti con i quali usualmente si giustifica la pena di morte in base al presunto valore deterrente della sua previsione (“se la pena capitale è un deterrente, la cosa non è visibile a occhio nudo”: p. 83); e si considera quanto, in questo discorso, possono avere un peso i motivi di ordine squisitamente morale (“Per il male supremo non deve esistere una pena suprema? Il problema non è vendicarsi o pareggiare i conti, ma l’ordine morale”: p. 87).

Ciò che spinge Turow, però, a votare contro la pena di morte non è un misurato e risolutivo bilanciamento di posizioni pro e di posizioni contra. È la violenza “estrema”, tanto più se autorizzata dalla legge, a sembrargli del tutto sproporzionata e inutile rispetto ai bisogni, “troppo umani” potremmo dire, che essa dovrebbe asseritamente soddisfare: “Il procedimento legale non sanerà mai del tutto le nostre ferite. (…) Rispetto profondamente la legge come istituzione, ma il suo funzionamento non è scevro da lacune e sbagli. Non è in grado di risalire alle verità né di amministrare la giustizia con l’affidabilità che è costretta a ostentare. Le sue affilate regole non arrivano mai a penetrare fino in fondo le tenebre dell’ambiguità morale, e non sanno comprendere né dare risposte alla complessità delle motivazioni e delle intenzioni umane. E la pena, da sola, non trasforma il mondo che ci circonda in quello in cui vorremmo vivere” (p. 142).

Anche la letteratura, ancora una volta, ci spiega perché le scelte legislative e il potere pubblico devono sempre avere dei limiti.

Una recensione da RaiLibro

Il sito ufficiale dell’Autore

Un’intervista a Turow (fatta da Serena Dandini)

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Per una collana che l’editore Laterza ha chiamato “Anticorpi”, Luigi Ferrajoli, uno dei più importanti teorici del diritto, compone un breve ma incisivo saggio immunizzante sul cd. “processo di decostituzionalizzazione” della democrazia italiana.

La tesi è semplice e l’argomentazione è decisa, come si addice, per l’appunto, ad una sorta di “vaccino”, che l’Autore vuole iniettare nella coscienza di ogni cittadino. Ed è in questo senso che il libro deve essere inteso, come il frutto di un’azione di éngagément promossa da un intellettuale solido e colto, oltre che preoccupato per lo “stato della Nazione”.

Per Ferrajoli la sopravvivenza, in Italia, della democrazia rappresentativa è a rischio, perché esposta a molteplici ma convergenti aggressioni, dall’alto e dal basso.

In particolare, l’oggetto dell’aggressione non è la rappresentanza politica in senso stretto, bensì  la struttura di garanzie che ne consente il funzionamento virtuoso, ossia quei limiti che la Costituzione ha voluto predisporre per il buono ed efficace funzionamento del sistema democratico. Ecco perché si discute di “decostituzionalizzazione”.

A che cosa si riferisce, precisamente, Ferrajoli?

Dall’alto la democrazia politica è schiacciata dall’interazione di quattro distinti fattori: 1. la verticalizzazione e personalizzazione populista della rappresentanza attorno all’idea del “capo” (che configge con l’idea, viceversa tutta democratica, della limitazione del potere della maggioranza, e che provoca l’insidiosa assimilazione tra la volontà del “capo” e la volontà popolare); 2. il dilagare di sistemici conflitti di interessi ai vertici dello Stato, con subordinazione di quelli pubblici a quelli privati, e con contemporaneo processo di feudalizzazione della politica e delle istituzioni (e ciò contribuirebbe ad un irrimediabile arretramento delle ragioni dell’interesse generale e degli istituti che lo dovrebbero promuovere anche in seno all’organizzazione pubblica); 3. l’ulteriore aggravarsi degli storici meccanismi di occupazione dello spazio istituzionale da parte dei partiti e la perdita, in capo ai partiti stessi, di qualsiasi ruolo di mediazione effettiva tra Stato e società (sicché il ceto politico assumerebbe contegni sempre più parassitari); 4. il radicarsi progressivo di forme proprietarie di controllo dell’informazione e dell’opinione pubblica (con confusione tra la garanzia del potere imprenditoriale della proprietà editoriale e il libero esercizio della libertà di stampa e di informazione).

La democrazia politica è messa in crisi anche da altri fattori, che agiscono dal basso e che non sono del tutto estranei a quelli che operano dall’alto, essendo, anzi, da questi indotti, moltiplicati e rafforzati: 1. lo stabilimento di un nesso pernicioso tra il populismo politico e l’omologazione delle diverse parti all’interno della dialettica fissa amico-nemico (con conseguente produzione di meccanismi sociali e culturali di esclusione); 2. la traduzione del dibattito politico sul piano della promozione collettiva di interessi di volta in volta egoistici, con dissoluzione dell’opinione pubblica propriamente intesa (e con formazione di un humus sensibile a forme di dispotismo demagogico); 3. la progressiva sfiducia nella partecipazione politica (che è dato ormai conclamato); 4. la distruzione del “diritto” dei cittadini a non ricevere notizie manipolate e, quindi, della possibilità di esercitare i propri diritti e le proprie libertà in modo critico e consapevole (e tutto questo in un clima di decadimento di qualsiasi “morale pubblica”).

Di fronte a questo quadro, i rimedi che Ferrajoli propone sono costituiti da “quattro ordini di garanzie”: 1. la reintroduzione del metodo elettorale proporzionale (che eviterebbe il prodursi del rischio populista ed autoritario); 2. la fissazione di rigide e chiare regole di incompatibilità (anche per coloro che rivestono ruoli di primo piano all’interno dei partiti); 3. la riforma del sistema dell’informazione (per evitare la sovrapposizione tra proprietà dei mezzi e libertà di espressione); 4. la ridefinizione del principio di separazione dei poteri (distinguendo le funzioni di governo da quelle di garanzia, che a sua volta non comprenderebbero solo la funzione giurisdizionale ma anche alcune funzioni amministrative finalizzate alla tutela e alla garanzia eguale di diritti fondamentali).

Last, but not least, Ferrajoli suggerisce che, in ogni caso, il procedimento di modifica della Costituzione sia reso ancor più aggravato e, quindi, difficoltoso, con accoglimento espresso, nel testo della Carta costituzionale, del limite dei “principi supremi”, così come già da tempo affermato dalla Corte costituzionale.

Si tratta di suggerimenti importanti e largamente condivisi anche da altri illustri giuristi, e qui formulati con lo stile al quale l’Autore ci ha già abituato, soprattutto nell’opus magnum rappresentato dai ponderosi volumi dei Principia iuris. Le poche note – come è usuale per un testo diretto al grande pubblico – tradiscono la ricerca assoluta della coerenza sistematica e della simmetria, della chiarezza concettuale e del dialogo “alto” con i maestri della teoria giuridica occidentale (Hans Kelsens su tutti). Ciò non può che riconciliare con il piacere che ancora riserva il ragionamento giuridico.

Vi sono, poi, rilevanti considerazioni, tutte suscettibili di riflessione e di dibattito. Merita evidenziarne almeno due (anche se ve ne sarebbero molte).

La prima concerne il ruolo della scienza giuridica.

Secondo Ferrajoli, il “costituzionalismo rigido” – quello, cioè, delle costituzioni che, come la nostra, pongono precisi limiti alla loro modificazione – “conferisce” alla scienza giuridica un “ruolo normativo”. In altre parole, la scienza giuridica “non è più concepibile né praticabile come mera contemplazione e descrizione del diritto vigente, secondo il vecchio metodo tecnico-giuridico, bensì investita, dalla stessa struttura a gradi del proprio oggetto, di un ruolo critico delle antinomie e delle lacune in esso generate dai dislivelli normativi e di un ruolo progettuale delle tecniche di garanzia idonee a superarle o quanto meno a ridurle” (p. 19).

È un punto davvero decisivo, che, a parere di chi scrive, coglie parzialmente nel segno, come raramente accade nel contesto attuale. Il giurista è scienziato, certo, ma non si limita a studiare la fisiologia delle farfalle, bensì la formazione e l’interpretazione di regole precettive; il dover essere implica sempre, direttamente o indirettamente, una complessa scelta di campo. Probabilmente, anzi, così è sempre stato, anche prima, cioè, del costituzionalismo “rigido”, ed anche prima del costituzionalismo moderno. Semplicemente, con le costituzioni del secondo dopoguerra e con l’affermarsi diffuso, ad esse coevo, di dichiarazioni universali e carte internazionali dei diritti e delle libertà, la lotta tra la forza dei fatti e la forza del diritto si è vieppiù razionalizzata, e ciò anche a causa del convergere complesso e sovrapposto di sistemi giuridici diversi e sempre più numerosi. Ma questa razionalizzazione – e sul punto ha ragione Ferrajoli – deve essere costantemente presidiata.

La seconda riflessione, invece, è meno condivisibile, almeno nella sua formulazione, così netta e diretta.

Per Ferrajoli “è chiaro” che le funzioni svolte dalla pubblica amministrazione in materia di salute o istruzione “non essendo legittimate, come le funzioni di governo, dal principio di maggioranza, ma dall’applicazione imparziale della legge e dal loro ruolo di tutela, anche contro la maggioranza, dei diritti fondamentali di tutti, sono funzioni di garanzia, delle quali dovrebbe essere assicurata l’indipendenza e la separazione dal potere esecutivo” (pp. 71-72).

Se così fosse, allora si potrebbe pensare di generalizzare il modello delle “autorità indipendenti”, dei “Garanti”, anche nel contesto della soddisfazione dei diritti sociali in quanto diritti ormai fondamentali.

È vero, probabilmente, che le cose stanno già, talvolta, in questi termini, poiché, soprattutto grazie all’azione dei giudici, ma anche per esplicito tenore della Costituzione, sappiamo che questi diritti, sia pur (come si sul dire) finanziariamente condizionati, hanno un contenuto essenziale che deve essere garantito. È altrettanto vero che in molti altri Paesi esiste l’acquisizione espressa della consapevolezza che il miglior svolgimento delle prestazioni che sono correlate a questi diritti necessita di uno spazio tecnico, anche organizzato, di regolazione e di espressione autonoma. Il rischio, però, è quello di creare l’illusione che i diritti sociali, quand’anche fondamentali, siano sempre di univoca ed oggettiva percezione e non richiedano, per questo, dolorose e delicate opere di bilanciamento e di valutazione discrezionale. Non è forse vero, poi, allo stesso modo, che, rinunciando all’amministrazione “politica” in molte delle materie in cui essa è di fatto determinante, ci si arrenderebbe, forse contraddittoriamente, all’idea dell’irriducibile devianza della funzione di governo e della sua irresistibile mutazione in “potere selvaggio”?

La discussione potrebbe essere lunga, ma proprio questa potenziale lunghezza è la migliore testimonianza di una lettura stimolante.

C’è tempo, tuttavia, per una considerazione finale.

In tutto il testo – che peraltro è dedicato alle patologie, per così dire, endogene, del sistema italiano, e che pertanto ha un obiettivo specifico – vi è un “convitato di pietra”, ossia il diritto europeo (dell’Unione europea, ma anche del Consiglio d’Europa). Ci si potrebbe chiedere quale ruolo si deve riconoscere, nell’ambito del discorso di Ferrajoli, a questa specifica esperienza giuridica. Ha indebolito o rafforzato la democrazia politica garantita dalla nostra Costituzione?

Forse, diremmo noi, quel diritto ha fatto entrambe le cose. Da un lato, in contesti assai rilevanti, ha messo gradualmente fuori gioco il diritto che la Costituzione avrebbe voluto come prodotto democratico dell’assemblea legislativa italiana. Dall’altro, però, in questo sorprendente meccanismo di superamento selettivo delle norme interne, ha proiettato su di un piano diverso, e quindi anche “diversamente” garantito, molti dei diritti e delle libertà che anche la nostra Costituzione vuole proteggere, fornendoci, così, per taluni casi, un paracadute aggiuntivo. Al rischio di una “decostituzionalizzazione” nazionale può corrispondere, quindi, un rimedio “costituzionalizzante” di altra natura.

Ma il diritto della Repubblica italiana non può permettersi una resa: come probabilmente direbbe anche Ferrajoli, il virus, una volta inoculato, potrebbe ridurre allo stato “selvaggio” anche i poteri sopranazionali. Che questi siano in pericolo proprio in ragione di reiterati ed irresponsabili contegni delle istituzioni nazionali è un elemento talmente attuale da non meritare alcun particolare commento.

Un’altra recensione

Il processo decostituente: colloquio con Luigi Ferrajoli (Parte I, II, III e IV)

Intervista a Luigi Ferrajoli (di Mario Barberis, da Il Mulino, n. 3/2011)

I poteri selvaggi e la riflessione di una autorevole costituzionalista: un saggio di Lorenza Carlassare

Per riflettere in altra forma: i pericoli della concentrazione del potere e… i Puffi!

 

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