In questo saggio postumo, Yan Thomas si propone due obiettivi: dimostrare che nel diritto romano la disciplina dei beni suscettibili di essere commerciati è il frutto di un’operazione di sottrazione, dell’istituzione, cioè, di “riserve santuarizzate” di “cose inappropriabili”; dimostrare, altresì, che il manifestarsi di questa dicotomia e delle relative qualificazioni rappresenta in parte qua la storia di un complessivo processo di astrazione della società, in forza del quale le “cose” sono tali non in quanto porzioni del mondo esterno, bensì come oggetto di procedure volte a definirle e a stabilirne con ciò uno specifico valore. La prima dimostrazione passa attraverso un’interessante analisi, nel diritto romano, della “vicinanza giuridica” tra lo statuto delle cose pubbliche e quello delle cose sacre (con riferimento alle fonti dell’epoca imperiale, ma anche alla documentazione dell’epoca repubblicana). L’inappropriabilità e l’inestimabilità di queste cose non sono lo specchio della ricognizione della loro natura; sono “categorie pienamente giuridiche”, che si fondano “su procedure, espressioni formali di una volontà di produrre e organizzare le categorie nelle quali è per mezzo delle quali si amministrano le cose”. E in queste procedure può anche accadere che il regime della cosa sia di volta in volta diverso, in certi casi imponendosi anche quale foriero di un’autonomia soggettività. In tale quadro, Thomas spiega che anche il diritto delle altre cose, quelle viceversa appropriabili e alienabili, è il prodotto di una procedura, come risultato, questa volta, della rimozione dell’interdetto religioso e della conseguente costituzione di un autonomo valore all’interno di un processo. La res, in altre parole, diventa bene in quanto “affare”, cosa controversa: “La procedura come res cattura, contiene, ritaglia e modella i suoi oggetti come res. (…) Catturata da una prima azione, essa non poteva esserlo più da una seconda, agere de eadem re“. In questa ipotesi, peraltro, la procedura attribuisce un valore in tutto e per tutto misurabile, patrimoniale: di regola, del resto, la condanna all’ipsa res non è consentita. Diverso è il destino delle cose “invalutabili”: “ogni stima avrebbe coinciso con il loro riscatto, contrariamente al principio dell’imprescrittibilità del loro statuto di cose inappropriabili”; “così che la loro irriducibile ipseità era riconosciuta a quelle cose che, per fondare sé stessa, la città aveva isolato dal mondo e dalle procedure giuridiche del valore”.
La prefazione di Giorgio Agamben e il saggio di Michele Spanò – che fanno da contorno al testo – non dicono molto sulle peculiari virtù disciplinari di questo studio: la prima, infatti, consta di un omaggio riconoscente ad un maestro da parte di chi ne è stato illuminato in un determinato momento della sua vita; il secondo è un tentativo di esplodere la riflessione del romanista francese in un ambito dichiaratamente filosofico. Il punto, però, è che Il valore delle cose è un ottimo esempio di ricostruzione propriamente giuridica, tale da accreditare in modo del tutto naturale l’intuizione che il diritto si sia prodotto, almeno in Occidente, come strumento veramente originale di conoscenza e di trasformazione del reale. Le idee specifiche, o le piste, che il libro accende sono molte: sulla specialità dell’esperienza romana come fucina di una razionalità autonoma, che prescinde dall’esigenza di affrontare il singolo e attuale problema; sulla priorità storica e concettuale della fondazione di una sfera sacra come presupposto costitutivo del traffico giuridico; sulla strutturale comunicabilità tra questa sfera è tutto ciò che vi sembra essenzialmente estraneo; sulla possibilità, dunque, di costruire limiti, o confini, che hanno esplicitamente lo scopo di permettere l’edificazione di fenomeni culturali, sociali ed economici; sulle potenzialità non necessariamente antropocentriche della finzione giuridica; sull’importanza, nel diritto in generale, delle procedure attributive di significati quali essenziali vettori di regole e di istituti; sulla necessaria e ontologica strumentalità tra diritto sostanziale e diritto processuale; sulla relazione strettissima che sussiste tra istituzionalizzazione del fenomeno giuridico e costituzione della lingua. Di fronte alla riflessione di Thomas, infine, è anche forte la tentazione di cercare in essa alcune indicazioni per orientarsi nel complesso e confuso dibattito sui beni comuni. In proposito la sensazione è che la rigorosa prospettiva seguita in questo contributo sia in grado di rivelarci la grande lontananza che ancora si può misurare tra una discussione largamente animata da presupposizioni politiche, e contingenti, e il precipitato di una ricerca scientifica seria e destinata a restare tale anche per il futuro.
Recensioni (di Lorenzo Coccoli, di Massimiliano Guareschi)