{"id":3795,"date":"2014-11-23T11:23:17","date_gmt":"2014-11-23T10:23:17","guid":{"rendered":"http:\/\/fulviocortese.it\/?p=3795"},"modified":"2014-11-23T11:23:17","modified_gmt":"2014-11-23T10:23:17","slug":"interpretazione-e-crisi-delle-fonti-giorgio-pino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fulviocortese.it\/?p=3795","title":{"rendered":"Interpretazione e \u201ccrisi\u201d delle fonti (Giorgio Pino)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.mucchieditore.it\/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=1900&amp;category_id=86&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=4&amp;lang=it\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.mucchieditore.it\/\/components\/com_virtuemart\/show_image_in_imgtag.php?filename=interpretazione__5326cafb2b249.jpg\" alt=\"\" width=\"119\" height=\"200\" \/><\/a>Il saggio affronta uno dei temi pi\u00f9 classici dello studio del diritto, quello dell\u2019individuazione delle sue fonti, e quindi \u2013 secondo la definizione consolidata \u2013 degli atti o dei fatti che sono idonei, in un determinato ordinamento, a produrre norme giuridiche. L\u2019argomento, in verit\u00e0, non \u00e8 spiegato in modo sistematico, \u201cda manuale\u201d. L\u2019<a href=\"http:\/\/www.unipa.it\/gpino\">Autore<\/a>, cio\u00e8, non si occupa di capire quali siano in concreto le fonti e le problematiche interne al loro regime, ma cerca di ragionare se (e su come) possa essere ancora confermato il fondamentale <em>criterio gerarchico<\/em> che ne articola i rapporti, in accordo con lo specifico assetto delle forme istituzionali abilitate a produrre il diritto e della preferenza che alcune hanno sulle altre. La questione non \u00e8 semplice, poich\u00e9 si ha da tempo l\u2019impressione che quel criterio sia in grande difficolt\u00e0: per la presenza di condizionamenti provenienti da fonti diverse da quelle proprie dell\u2019ordinamento; per la comparsa di regole dalla natura nuova e controversa; per la \u201ccrisi\u201d delle tradizionali procedure statali di produzione delle regole, etc. In questo quadro, che si fa via via pi\u00f9 incerto, la <em>scelta<\/em> della fonte \u00e8 rimessa all\u2019interprete, ad una dimensione che pare intrinsecamente e irriducibilmente soggettiva e potenzialmente arbitraria. Sicch\u00e9, a certi effetti, cambia anche la definizione della fonte, potendosi classificare come tale \u201cun documento che gli interpreti e in particolare gli organi dell\u2019applicazione sono giustificati nel considerare normativo, cio\u00e8 idoneo ad esprimere norme a seguito di attivit\u00e0 interpretativa\u201d. Il breve saggio, tuttavia, segue \u2013 e sviluppa in modo molto chiaro \u2013 la tesi per cui di arbitrio non si tratta e la gerarchia sopravvive comunque (sul piano strutturale, materiale e assiologico), a patto di coglierne ancora le tracce maneggiandone adeguatamente il sofisticato \u201cequipaggiamento\u201d concettuale.<\/p>\n<p>La riflessione di questo filosofo del diritto si pu\u00f2 dividere in due parti. Le prime 36 pagine hanno un carattere preparatorio e sono un precipitato di definizioni e distinzioni teorico-generali indispensabili (molto acuta, a pp. 35-36, la rapida digressione sulla riconducibilit\u00e0 alla logica gerarchica anche del criterio della competenza). Si tratta di capire, in sostanza, che la gerarchia delle fonti \u2013 con le correlate relazioni di validit\u00e0 \/ applicabilit\u00e0 che intercorrono tra le rispettive norme \u2013 non dipende dalla sua (probabilmente obsoleta) rappresentazione spaziale (piramidale), ma da un reticolo di presupposte e conseguenti azioni ricostruttive, in larga parte orientate da specifiche <em>ideologie del diritto<\/em>. L\u2019altra met\u00e0 del lavoro, cos\u00ec, \u00e8 dedicata ad alcune esemplificazioni (da quelle pi\u00f9 semplici a quelle meno facili), a dimostrazione di quali possano essere le vie, o le <em>astuzie<\/em>, della gerarchia normativa. Salvo il carattere non pienamente perspicuo di taluni di questi esempi (e cos\u00ec di quelli di cui alle pp. 43-44 e 52-53), si pu\u00f2 affermare che l\u2019impostazione seguita da Pino, oltre ad essere rigorosa e persuasiva, ha il merito di incrociare il nucleo forte delle concezioni positivistiche del diritto con le migliori acquisizioni delle teorie sull\u2019argomentazione giuridica, enfatizzando il ruolo centrale della deontologia dell\u2019interprete (e di alcuni \u201cvincoli\u201d che tuttora lo legano). Vista cos\u00ec, appare evidente che le virt\u00f9 di questa lettura poggiano tutte su di un dato, storico e positivo al contempo, affatto irrilevante e ancora provvido di importantissimi spunti: \u00e8 stata la comparsa della fonte costituzionale a fare la fortuna del criterio gerarchico e, simultaneamente, a rivelarne la variabile (e multidirezionale) vocazione teleologica. Se si vogliono salvare la certezza e l\u2019applicazione del diritto anche nel mondo del pluralismo giuridico pi\u00f9 spinto, allora occorre scavare ancora in quel formidabile cantiere.<\/p>\n<p>Alle radici dell&#8217;impostazione formale del problema delle fonti: <a href=\"http:\/\/plato.stanford.edu\/entries\/lawphil-theory\/\">Kelsen e la dottrina pura del diritto<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il saggio affronta uno dei temi pi\u00f9 classici dello studio del diritto, quello dell\u2019individuazione delle sue fonti, e quindi \u2013 secondo la definizione consolidata \u2013 degli atti o dei fatti che sono idonei, in un determinato ordinamento, a produrre norme giuridiche. L\u2019argomento, in verit\u00e0, non \u00e8 spiegato in modo sistematico, \u201cda manuale\u201d. 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